Fino al crollo del muro di Berlino e della cortina di ferro, i paesi occidentali mossi da ideali anglosassoni di democrazia hanno trovato nell’Unione Sovietica il nemico per eccellenza.
Come descrive Alexandre Arbatrov,
Il nemico sovietico aveva tutte le qualità di un buon nemico: solido, costante, coerente. Militarmente era simile a noi, costruito sul più puro modello clausewitziano, preoccupante certo ma prevedibile.
Dalla sua scomparsa gli strateghi occidentali si sono visti sprovvisti di un obiettivo da combattere e su cui basare la propria azione di rivendicazione di ideali democratici.
Ossia un capro espiatorio per continuare l’accumulo di capitale da un’economia di guerra assai produttiva e redditizia.
Dagli anni 90, la minaccia più grande mai esistita nel mondo moderno, George W. Bush, è rimasta sotto gli occhi di tutti, ma nessuna strategia è stata ideata e concretizzata per poter ostacolare la sua foga di visibilità, di potere e la sua profonda ignoranza.
Si è preferito un ri- orientamento geografico del nemico dal individuare, non più nell’Est Europeo ma nel più eterogeneo Sud del mondo. Il nemico individuato nei movimenti contro rivoluzionari islamici è servito dunque come base per una nuova strategia dove non è sufficiente l’individuazione di un nemico specifico da abbattere ma il mantenimento della supremazia diventa il principale obiettivo.
La supremazia ha bisogno di essere difesa da minacce esterne. In una guerra totale come quella americana ogni mezzo può essere impiegato. Dalla reazione armata, alla propaganda civile.
Come gli Stati Uniti nell’America latina, anche in oriente hanno concentrato le proprie risorse economiche, umane e materiali per il mantenimento del controllo e non della democrazia tanto propagandata da inutili discorsi politici propagandati da altrettanto inutili mezzi di comunicazione.
‘E interessante infatti constatare come ai nuovi paesi nemici, non venga risaltata la forza e la minaccia di pericolo in quanto forti ma la loro follia e di conseguenza la perdita di controllo dei propri mezzi di lotta e difesa.
Come enunciato da François de Rose, è la strategia dal forte al folle che crea il terrore della proliferazione nucleare. Iran è solo uno dei paesi nella lista dei folli.
E dunque vediamo come oggi i leader europei pare abbiamo accantonato la follia dei leader del Sud e come improvvisamente i Paesi dichiarati folli e senza controllo diventino sicuri luoghi dove rimpatriare giovani uomini, donne e bambini in Europa in ricerca di rifugio e protezione.
Solo in Inghilterra, nel primo trimestre 2009, sono state deportate 17.000 persone di cui circa 6000 richiedenti di asilo. Ai primi posti dei paesi di deportazione vi sono Afghanistan e Iraq. Programmi di ritorno forzato e partenza “volontaria” osservati da istituzioni internazionali come Organizzazione Mondiale Immigrazione e Alto Commissario dei Rifugiati delle nazioni Unite, sono complici della politica cinica e ipocrita dei potenti europei.
Perché invece di agire in modo poco trasparente e spesso mascherato da inutili azioni umanitarie, perché invece non riprendere articoli di direttive esistenti a livello europeo soprattutto alla luce del nuovo approvato Trattato Europeo, quello di Lisbona che oggi, 1 dicembre entra ufficialmente in vigore?
Riprendiamo dunque la direttiva 2005/85 del 1 dicembre 2005 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Articolo 7
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda
1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.
Articolo 18
Arresto
Come descrive Alexandre Arbatrov,
Il nemico sovietico aveva tutte le qualità di un buon nemico: solido, costante, coerente. Militarmente era simile a noi, costruito sul più puro modello clausewitziano, preoccupante certo ma prevedibile.
Dalla sua scomparsa gli strateghi occidentali si sono visti sprovvisti di un obiettivo da combattere e su cui basare la propria azione di rivendicazione di ideali democratici.
Ossia un capro espiatorio per continuare l’accumulo di capitale da un’economia di guerra assai produttiva e redditizia.
Dagli anni 90, la minaccia più grande mai esistita nel mondo moderno, George W. Bush, è rimasta sotto gli occhi di tutti, ma nessuna strategia è stata ideata e concretizzata per poter ostacolare la sua foga di visibilità, di potere e la sua profonda ignoranza.
Si è preferito un ri- orientamento geografico del nemico dal individuare, non più nell’Est Europeo ma nel più eterogeneo Sud del mondo. Il nemico individuato nei movimenti contro rivoluzionari islamici è servito dunque come base per una nuova strategia dove non è sufficiente l’individuazione di un nemico specifico da abbattere ma il mantenimento della supremazia diventa il principale obiettivo.
La supremazia ha bisogno di essere difesa da minacce esterne. In una guerra totale come quella americana ogni mezzo può essere impiegato. Dalla reazione armata, alla propaganda civile.
Come gli Stati Uniti nell’America latina, anche in oriente hanno concentrato le proprie risorse economiche, umane e materiali per il mantenimento del controllo e non della democrazia tanto propagandata da inutili discorsi politici propagandati da altrettanto inutili mezzi di comunicazione.
‘E interessante infatti constatare come ai nuovi paesi nemici, non venga risaltata la forza e la minaccia di pericolo in quanto forti ma la loro follia e di conseguenza la perdita di controllo dei propri mezzi di lotta e difesa.
Come enunciato da François de Rose, è la strategia dal forte al folle che crea il terrore della proliferazione nucleare. Iran è solo uno dei paesi nella lista dei folli.
E dunque vediamo come oggi i leader europei pare abbiamo accantonato la follia dei leader del Sud e come improvvisamente i Paesi dichiarati folli e senza controllo diventino sicuri luoghi dove rimpatriare giovani uomini, donne e bambini in Europa in ricerca di rifugio e protezione.
Solo in Inghilterra, nel primo trimestre 2009, sono state deportate 17.000 persone di cui circa 6000 richiedenti di asilo. Ai primi posti dei paesi di deportazione vi sono Afghanistan e Iraq. Programmi di ritorno forzato e partenza “volontaria” osservati da istituzioni internazionali come Organizzazione Mondiale Immigrazione e Alto Commissario dei Rifugiati delle nazioni Unite, sono complici della politica cinica e ipocrita dei potenti europei.
Perché invece di agire in modo poco trasparente e spesso mascherato da inutili azioni umanitarie, perché invece non riprendere articoli di direttive esistenti a livello europeo soprattutto alla luce del nuovo approvato Trattato Europeo, quello di Lisbona che oggi, 1 dicembre entra ufficialmente in vigore?
Riprendiamo dunque la direttiva 2005/85 del 1 dicembre 2005 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Articolo 7
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda
1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.
Articolo 18
Arresto
1. Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.
2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale
Queste e molte altre sono procedure che dovrebbero (uso il condizionale per sottolineare che non si tratta di realtà) essere adottate dagli stati membri dell’Unione Europea ancora lontana dall’essere unita sotto una visione europea come quella stabilita dalle sedi centrali delle istituzioni europee ma unita dagli stessi valori e ideali di supremazia e tutela del proprio spazio che definiscono folli coloro che si comportano e attuano diversamente dal capitalismo occidentale.
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